Audizione presso la Regione Lazio
Osservazioni del CSdT
in merito alla proposta di
deliberazione consiliare n. 38 del 13 /11/2019
adottata dalla Giunta regionale con
decisione n. 86 del 12/11/2019
Approvazione Del Piano Della
Riserva Naturale Decima Malafede
Premessa
il “Consorzio stradale di Trigoria“, nasce nel 1976 per gestire la rete viaria interna al Comprensorio di Trigoria Alta, nucleo prevalentemente residenziale interamente compreso all’interno della Riserva Naturale di Decima Malafede; l’entrata al comprensorio è garantito da due accessi lungo Via di Trigoria, il primo al km. 4,470 in corrispondenza dell’incrocio con la Strada Vicinale di Trigoria, il secondo al km 5,035, all’incrocio con Via Arena; attualmente la rete stradale è costituita da circa 11,5 km di strade asfaltate e da circa 2,5 km di strade bianche (allegato 1).
Nella Tavola 1 “Articolazione in zone della Riserva” del Piano adottato dall’Ente RomaNatura con Delibera di adozione del Piano n. 45 del 25/11/2002, il territorio del Consorzio viene classificato prevalentemente in tre zone (allegato n. 2):
– la zona B1 di “Riserva generale” che è riferita alle zone di valle e l’estesa fascia caratterizzata dalla macchia mediterranea che interessa le parti acclivi del territorio del Consorzio;
– la zona D3 “Aree edificate” che caratterizza la parte dell’altopiano più antropizzato;
– la zona C1 “Zona di protezione delle aree a coltivazione estensiva” che caratterizza la parte residua
dell’altopiano.
Osservazioni
a) Nuova classificazione per Via di Trigoria – Come accennato precedentemente il Comprensorio di Trigoria Alta è connesso direttamente a questa importante arteria e al tempo stesso ne dipende completamente: rispetto alle previsioni del piano adottato nel 2002 tale via è diventata (suo malgrado) un’importante, strategica e inadeguata via di comunicazione tra la via Pontina e la via Laurentina, spesso congestionata da intenso traffico veicolare di ogni genere, composto prevalentemente da pendolari e da utenti del complesso di Castel Romano, centro commerciale e produttivo fortemente sviluppatosi in questi ultimi anni. Si evidenzia peraltro che originariamente tale arteria stradale proseguiva in direzione del mare fino alla confluenza con Via Pratica di Mare: ancora oggi è possibile infatti riscontrare la presenza di un doppio filare di alberature posti a bordo della carreggiata sia nel tratto di via di Trigoria che raggiunge l’intersezione col bivio di Castel Romano, sia nel tratto che prosegue verso la Via Pratica di Mare, denominata via di Castel Romano; orbene, essendo quest’ultima oggetto di una recente revisione circa la sua zonizzazione, deliberata in fase di istruttoria del Piano (Osservazione n. 47 – pag. 46 della Relazione Istruttoria) attraverso l’attribuzione della zona D4 (Infrastrutture di carattere generale), che consente di prevedere la realizzazione in futuro di interventi di adeguamento funzionale, per similitudine si ritiene doveroso chiedere per Via di Trigoria:
1. Il riconoscimento dell’arteria di Via di Trigoria come Infrastruttura di carattere generale e
la conseguente applicazione della relativa zonizzazione D4, tenuto conto che la stessa presenta le stesse peculiarità fisiche della Via di Castel Romano (filari di alberature,
larghezza del sedime stradale inferiore a quanto prescritto dal codice della strada) ma con
caratteristiche di traffico assai superiori;
2. L’aggiornamento della Cartografia Tav. 2 “Perimetrazione e Articolazione in zone su base
catastale”, individuando oltre alla sede stradale anche le zone limitrofe alle intersezioni
stradali attualmente esistenti, che devono essere adeguate alle vigenti normative sulla
Sicurezza e del Codice della strada;
3. La realizzazione per Via di Trigoria di una specifica scheda d’intervento, similare alla Scheda
A.11 concepita per via di Castel Romano, al fine di promuovere “l’adeguamento tecnicofunzionale
e un allargamento del tracciato stradale secondo le norme del codice della strada”.
b) Possibilità di adeguamento tecnico funzionale del reticolo stradale esistente e completamento delle opere di urbanizzazione primaria – negli ultimi 20 anni all’interno del Consorzio i vari Enti pubblici preposti hanno progressivamente realizzato opere quali:
• rete di illuminazione pubblica;
• rete di fornitura idrica potabile con parte del nuovo acquedotto a servizio del nucleo industriale di Castel Romano;
• rete telefonica, integrata in parte con le linee in fibra ottica;
• potenziamento della rete elettrica per uso domestico con l’installazione di nuove linee sulla sede stradale consortile ed eliminando ove possibile quelle vecchie su palo situate nelle zone di valle;
• l’apposizione di segnaletica stradale orizzontale e verticale installata secondo le prescrizioni del Codice della Strada, compresa la Toponomastica del Comune di Roma, che ha provveduto ad assegnare i nomi alle strade e i numeri civici a tutte le residenze.
In tal senso tutte le strade consortili sono da sempre considerate come strade vicinali aperte al pubblico transito, percorse quotidianamente dagli Scuola-bus, dai mezzi AMA, Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, ecc.
E’ doveroso pertanto evidenziare che al momento queste strade sono funzionali a tutti i consorziati (e non) che transitano all’interno del comprensorio di Trigoria Alta, ma soprattutto che al suo interno sono presenti abitazioni di tipo residenziale: a seguito di un’intensa attività di indagine catastale (avviata dal nostro Consorzio Stradale a partire dal 2016) è possibile oggi attestare che nel comprensorio sono ufficialmente censiti 320 fabbricati ad uso residenziale e 17 di tipo NON residenziale (di cui solo una dichiarata come azienda agricola); nella sostanza parliamo di migliaia di abitanti che vivono e utilizzano i c.ca 14 km di strade presenti al suo interno, mantenute dal Consorzio Stradale di Trigoria; un numero consistente di persone a cui mancano però alcuni servizi essenziali: tutte le abitazioni ad esempio necessitano di opere di urbanizzazione primaria quali fogne e gas, mentre la fornitura dell’acqua risulta sottodimensionata; in tema di viabilità invece è impossibile al momento prevedere il passaggio all’interno del comprensorio dei mezzi pubblici fino a quando non saranno risolte alcune criticità (incroci pericolosi, sezione stradale ristretta, curve a gomito, assenza di rotatorie, ecc.); riguardo poi ad eventuali opere di urbanizzazione secondaria (scuole, asili nido, chiese, ecc.) nessuna attrezzatura e/o servizio pubblico è stato mai inserito all’interno del comprensorio.
Infine occorre ricordare che buona parte di queste strade non hanno una propria sede di proprietà riconosciuta catastalmente ma sono invece ricavate in corrispondenza del confine catastale esistente tra due lotti di terreno contigui tra loro: quindi, nell’ambito della zonizzazione eseguita su base catastale, tale peculiarità può dare vita in alcuni casi a problemi di interpretazione perché la medesima strada potrebbe ricadere contemporaneamente in due zone diverse (situazione questa realmente accaduta in occasione di una richiesta di Nulla osta presentato presso l’Ente Gestione dove il tracciato risultava classificato in parte C1 ed in parte B1, proprio in conseguenza della diversa colorazione delle zone attraversate dal tracciato stesso).
Pertanto, al fine di promuovere da una parte la Tutela delle Aree Naturali Protette ma dall’altra anche la qualità di vita per gli attuali residenti, tenuto conto altresì che il comprensorio di Trigoria Alta è stato anche identificato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 651/2014 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d), del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i) con “Ambiti di recupero e valorizzazione paesistica” e “Ambiti oggetto di piani attuativi con valenza paesistica” (rendendo quindi possibile prevedere in futuro la realizzazione di un piano attuativo di recupero urbanistico dell’intera area), si ritiene essenziale prevedere all’interno della normativa di Piano attualmente in discussione (e in generale per tutte le strade presenti nel Parco di Decima Malafede):
1. La possibilità di adeguare le infrastrutture viarie esistenti attraverso le creazione di una specifica scheda progetto, che tenga conto delle peculiarità catastali delle strade poderali, interpoderali, vicinali aperte al pubblico transito, ecc., al fine unico di renderle rispondenti alle normative sulla sicurezza stradale, adatte a contenere l’eventuale nuovo afflusso veicolare dovuto ai futuri insediamenti agricoli e al contempo garantire il passaggio dei mezzi pubblici di trasporto per i residenti così da disincentivare l’utilizzo del proprio mezzo per spostarsi;
2. la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria mancanti secondo le indicazioni
impartite dalla scheda progetto S.20.
c) Modifica degli interventi edilizi consentiti – All’interno delle NTA vengono descritte tutte le varie zone e sottozone in cui sarà suddiviso il territorio del parco di Decima Malafede, individuando per ciascuna di esse precise norme e prescrizioni; occorre evidenziare però che all’interno di queste zone ricadono spesso degli immobili (perlopiù di natura residenziale), ancorché legittimi, per i quali la normativa prevista risulta iniqua: ad esempio nell’ambito delle zone B e C (artt. 15.5 e 16.11) pur essendo previsto l’attuazione di “interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio legittimamente esistente alla data di entrata in vigore del Piano“, aimè non sono possibili “opere di adeguamento igienico sanitario e di adeguamento strutturale” perché, specifica la norma, per essere ammessi devono essere strettamente connessi ad attività “agro-silvo-pastorali o agrituristiche”.
Oltre ad essere addirittura più restrittiva di quanto viene previsto all’art. 8 (misure di salvaguardia) della stessa L.R. di istituzione del Parco n. 29/1997, si ritiene ingiusto, illegittimo e illogico impedire ad un cittadino di poter adeguare dal punto di vista sanitario e strutturale la propria abitazione, solo perché il proprio immobile ricade all’interno delle zone sopracitate ed è di natura residenziale: paradossalmente, seguendo questa logica, chi inquina il Parco (perché non ha un corretto sistema di smaltimento reflui) non può adeguarsi, oppure se rischia il crollo (perché le sue strutture non rispondono alle norme sismiche) è condannato a soccombere, insieme alle stesse persone che ci vivono all’interno.
Si ritiene invece necessario prevedere per tutti gli immobili legittimi ricadenti all’interno del Parco un “trattamento paritario” circa gli interventi edilizi ammissibili, che devono essere ampliamente descritti all’interno di un nuovo articolo a loro specificatamente dedicato (come quelli previsti nelle zone D3 ad esempio o all’interno dell’art. 8 della L.R. 29/1997 sopracitata, aggiungendo anche la possibilità di effettuare interventi di efficientamento energetico come prescritto dalle varie normative odierne), tali da essere applicati nel pieno rispetto delle caratteristiche ambientali e naturali individuate in ciascuna zona.
Si osserva infine che in diversi articoli della Normativa Specifica (art. 6.3 e 12.2) non saranno ammessi in generale i cambi di destinazione d’uso; si ritiene tuttavia che al fine di salvaguardare e tutelare le Aree Naturali Protette questi potrebbero essere valutati se venissero richiesti a fronte di una oggettiva riduzione del carico urbanistico (es. da commerciale ad abitativo).
d) inserimento di limiti planovolumetrici per le nuove attività agricole – All’interno delle NTA rielaborate in fase di istruttoria si riscontrano l’inserimento di nuovi articoli (Normativa Generale – Capo III – Configurazione e disciplina generale delle zone e sottozone) dedicati sostanzialmente ad incentivare nelle varie zone il settore agricolo e in generale all’insieme delle attività agro-silvopastorali, prevedendo anche la realizzazione nelle zone B, C e D, di ampliamenti e/o la costruzione di nuove strutture aziendali (artt. 13.2 sexies e 13.3 quinquies); questi interventi però pur essendo sottoposti a specifiche procedure autorizzative (PUA), devono essere comunque limitati da specifica normativa di Piano (come avviene per gli immobili attualmente esistenti nel Parco), introducendo quantomeno valori max di cubatura ammissibile, tali da non sconvolgere l’equilibrio del parco stesso; a titolo di esempio citiamo l’intervento eseguito ai sensi della scheda S15 dall’Agricola Trigoria, in cui sono stati autorizzati e realizzati superfici e volumetrie degne di un centro commerciale come si evince all’interno della D.C.C. n.12/2010 (allegato 3) in cui è riportato una S.U.L. complessiva di mq. 9.808,34 – di cui 7.125,34 di solo ampliamento – a cui si affiancano ulteriori mq 3.620,00 da destinare a parcheggio, di cui al momento non è possibile ancora valutarne gli effetti sull’ambiente, sulla circolazione e sul comprensorio stesso.
e) Revisione completa degli elaborati di Piano – si osserva che nell’elaborato Tav. 2 “Perimetro e articolazione in zone su base catastale” per la parte relativa al comprensorio di Trigoria Alta, sono assenti oltre 150 ettari di mappe catastali (pari quasi alla metà della superficie del Consorzio Stradale che è di c.ca 350 ettari), nello specifico risulta mancante tutta la parte D del foglio 1158 (allegato 4).
In tal senso appare ambigua anche la perimetrazione dei nuclei residenziali che è stata elaborata all’interno della Tav. 2 adottata nel 2002, visto che questi sembrano arrestarsi proprio in corrispondenza dell’area in cui manca la base catastale, mentre nella realtà è possibile constatare che anche nei 150 ettari sopracitati sono presenti numerosi fabbricati residenziali (allegato 5).
Ancora più ambigua appare (vedasi all’interno della Relazione Istruttoria – Attività Istruttoria Svolta – punto f) Parere Sulle Osservazioni Pervenute- pag. 16) la decisione di non considerare gli elaborati aggiornati che l’Ente di Gestione ha depositato in allegato alla Deliberazione di Consiglio Direttivo 12 maggio 2005, n. 16 (allegato 6), perché “risultano graficizzate modifiche ulteriori rispetto a quelle che discendono dalle proposte di accoglimento totale o parziale delle osservazioni contenute nella stessa Deliberazione di Consiglio Direttivo”.
Tali elaborati, sviluppati dall’Ente di Gestione a seguito anche dei pareri espressi nelle osservazioni n. 32, 51 e 52, in cui veniva espresso più volte la necessità di prevedere “l’ampliamento dell’attuale perimetro classificato D3 già presente nel Piano adottato, valutando con il supporto aerofotogrammetrico del 1998, gli immobili presenti sull’area”, dimostravano invece una più attenta lettura del territorio, con la corretta individuazione:
• delle basi catastali di tutto il comprensorio:
• dei fabbricati presenti al 1998;
• della relativa zonizzazione determinata.
Infine, altro aspetto importante che viene messo in evidenza da questi pareri e che gli elaborati adottati nel 2002 (e ripresi poi in fase di istruttoria nel 2015) sono sicuramente da riferirsi a delle letture aerofotogrammetriche antecedenti al 1998, che non tengono conto dell’effettiva situazione del territorio.
Pertanto, a fronte di tutte queste considerazioni si chiede che venga avviata la revisione completa degli elaborati Piano attraverso:
a. l’utilizzo di una cartografia di base più recente della CTR del 1990 (volendo si segnala che dal sito web dello stesso Ente di Gestione è in uso una cartografia per evidenziare i confini del Parco basata sui rilievi aerofotogrammetrici del 2002);
b. la ripresa dei contenuti rappresentati negli elaborati depositati dall’Ente di Gestione all’interno della Deliberazione di Consiglio Direttivo 12 maggio 2005, n. 16, in quanto frutto di un lavoro di elaborazione e di analisi già svolto;
c. la verifica e l’aggiornamento delle basi catastali per una corretta individuazione delle varie zone del Parco.