A V V I S O
A TUTTI RESIDENTI DEL COMPRENSORIO DI TRIGORIA ALTA
A TUTTI I TITOLARI DI ATTIVITÀ RICETTIVE E PER EVENTI
A seguito di incidenti avvenuti nel comprensorio per il lancio di lanterne cinesi (o lanterne volanti) si segnala il parere n. 557/PAS/U/021252/XV/H/MASS(39) del 06/12/2012 del Ministero dell’Interno in cui è stabilito che:
- L’attività di lancio delle lanterne volanti è stata oggetto, proprio a fronte della intrinseca pericolosità per l’ambiente ed il traffico aereo, di particolari restrizioni;
- Si ritiene, pertanto che la normativa vigente disciplini l’utilizzo dei prodotti delle lanterne cinesi, che deve essere annoverato quale “accensione pericolosa” tra le disposizioni previste dall’art.57 del TULPS;
- Pertanto, le manifestazioni pubbliche che implicano il lancio di detti manufatti, sono soggette alla licenza del citato art.57 TULPS per il rilascio della quale il richiedente deve dichiarare di aver inoltrato istanza anche alla competente Autorità Aeroportuale (E.N.A.C.);
- Infine, anche l’utilizzo di tali prodotti in occasione di “feste private” configura la fattispecie di “accensione pericolosa” e tale condotta potrà integrare gli estremi del delitto di cui all’art.703 del c.p..
L’ art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (abbr. con l’acronimo TULPS) recita:
- Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.
E’ vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.
L’art.703 c.p. recita:
- Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco (704), accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a centotre euro.
Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese.
Ricapitolando quindi per poter lanciare le lanterne volanti occorre ottenere una licenza rilasciata dall’Autorità locale di pubblica sicurezza e, nel caso di lancio senza licenza, viene realizzata la violazione dell’art. 703 c.p., e vale il principio della responsabilità personale.
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Il Consorzio Stradale di Trigoria e il Comitato di Quartiere di Trigoria Alta